Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1651 del 5 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

I provvedimenti in materia di permessi di colloquio ai detenuti, anche quando (trattandosi di detenuti ancora in attesa di giudizio), debbano essere adottati dall'autoritā giudiziaria, ai sensi del tuttora vigente art. 18, ottavo comma dell'ordinamento penitenziario, conservano natura amministrativa e non sono comunque assimilabli a provvedimenti inerenti alla libertā personale. Avverso di essi non č pertanto esperibile alcuno dei mezzi di impugnazione previsti dal codice di procedura penale, ivi compreso il ricorso per cassazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.