Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1620 del 19 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di competenza per territorio, l'art. 9, primo comma, c.p.p., nell'indicare quale elemento discriminatore parte dell'azione o dell'omissione, si riferisce, esclusivamente, alla parte di condotta che si presenta essenziale per l'integrazione della fattispecie di reato; ogni altra materialità potrà assumere valore ai fini probatori, ma non allo scopo di determinare la competenza, i cui criteri — almeno nelle regole generali — hanno riguardo esclusivamente alla consumazione del reato e, quindi, soltanto a quelle condotte che attuano tale situazione giuridica, anche nella sua forma imperfetta del tentativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non utilizzabile il criterio di collegamento stabilito dall'art. 9, primo comma, c.p.p., in presenza di un'importazione di sostanze stupefacenti in ordine alla quale non si era stati in grado di determinare il luogo di superamento della linea di confine. La Corte ha precisato che tutto quanto avviene successivamente rappresenta un post factum indifferente ai fini dell'esistenza del delitto e, conseguentemente, anche della competenza).

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