Cassazione penale Sez. IV ordinanza n. 1577 del 20 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'indennitą di custodia deve essere ritenuta comprensiva anche delle spese relative alla normale e corrente manutenzione della res affidata al custode. Qualora siano state sostenute spese particolari per la conservazione della cosa, queste, se provate, devono essere rimborsate.

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