Cassazione penale Sez. I sentenza n. 108 del 17 marzo 1993

(3 massime)

(massima n. 1)

Le norme che disciplinano l'esecuzione della pena e le misure alternative alla detenzione (ivi comprese le condizioni richieste per la concessione di queste ultime), non possono essere ritenute di natura penale sostanziale, non prevedendo esse nuove ipotesi di reato né modificando ipotesi di reato già esistenti. Dette norme, pertanto, non sono soggette al principio di irretroattività previsto dall'art. 25 della Costituzione e dall'art. 2 del codice penale. (Principio formulato in relazione alle modifiche, in senso restrittivo, alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative all'applicabilità di misure alternative, introdotte dal D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif., in L. 7 agosto 1992 n. 356).

(massima n. 2)

L'obbligo, previsto per il giudice di rinvio dall'art. 623 lett. a) c.p.p. di uniformarsi alla sentenza di annullamento, riguarda solo l'interpretazione delle disposizioni normative che hanno formato oggetto della decisione del giudice di legittimità, e non anche le norme entrate in vigore successivamente alla detta decisione, rispetto alle quali può soltanto porsi il problema della loro immediata applicabilità o meno. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l'operato di un tribunale di sorveglianza che, in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente provvedimento con il quale era stata rigettata una richiesta di applicazione di benefici penitenziari, aveva dichiarato inammissibile detta richiesta sulla base della sopravvenuta normativa, di carattere restrittivo, introdotta dall'art. 14 del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in L. 7 agosto 1992 n. 356, modificativo dell'art. 58 quater dell'ordinamento penitenziario).

(massima n. 3)

L'obbligo, previsto per il giudice di rinvio dall'art. 623 lett. a) c.p.p. di uniformarsi alla sentenza di annullamento, riguarda solo l'interpretazione delle disposizioni normative che hanno formato oggetto della decisione del giudice di legittimità, e non anche le norme entrate in vigore successivamente alla detta decisione, rispetto alle quali può soltanto porsi il problema della loro immediata applicabilità o meno. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l'operato di un tribunale di sorveglianza che, in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente provvedimento con il quale era stata rigettata una richiesta di applicazione di benefici penitenziari, aveva dichiarato inammissibile detta richiesta sulla base della sopravvenuta normativa, di carattere restrittivo, introdotta dall'art. 14 del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in L. 7 agosto 1992 n. 356, modificativo dell'art. 58 quater dell'ordinamento penitenziario).

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