Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1026 del 16 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Le questioni concernenti l'esecuzione dei decreti in materia di misure di prevenzione vanno anch'esse trattate e decise nel rispetto delle regole dettate per il procedimento di esecuzione dagli artt. 665 ss. c.p.p. Pertanto, la deliberazione sull'incidente, dopo l'acquisizione della relazione di perizia medico legale sulle effettive condizioni di salute del sottoposto a seguito di indagine disposta nel contraddittorio delle parti, deve essere adottata previa fissazione di una nuova udienza camerale, con le relative comunicazioni e notificazioni, sicché il provvedimento emesso de plano è viziato da nullità assoluta.

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