Cassazione penale Sez. I sentenza n. 79 del 10 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di incidente di esecuzione, l'indagine affidata al giudice di merito è limitata al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione. A tal fine, il giudice dell'esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'intrapresa esecuzione. (Nella specie la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del condannato che lamentava illegittimità della declaratoria di contumacia e violazione dei diritti della difesa nel giudizio di cognizione).

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