Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7818 del 8 luglio 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

La circostanza della particolare tenuitą del fatto nel delitto di ricettazione, di cui all'art. 648, comma secondo, c.p., si distingue da quella della speciale tenuitą del danno di cui all'art. 62, n. 4, c.p., perché in quest'ultima ha rilievo il valore della cosa ricettata, oltre al danno arrecato alla parte, mentre nella ricettazione attenuata, pur non escludendosi gli aspetti economici e patrimoniali, si deve avere riguardo a tutti gli altri possibili elementi del fatto.

(massima n. 2)

Nel reato continuato la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche deve essere applicata alla pił grave delle violazioni al fine di stabilire la pena base, mentre delle circostanze attenuanti inerenti alle violazioni meno gravi si deve tenere conto soltanto per determinare la misura dell'aumento da apportare alla pena base.

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