Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7251 del 24 giugno 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il furto d'uso, come quello comune, consiste nell'ingiusto impossessamento di una cosa, con la correlativa lesione dell'interesse del precedente possessore. Ne consegue che quando l'azione del soggetto sia rivolta all'uso temporaneo di una cosa, č necessario che l'impossessamento incida sul preesistente rapporto di detenzione, nel senso di interromperne la continuitā e che, quindi, la cosa venga rimossa per un certo tempo e per un'apprezzabile distanza dal luogo in cui si trovava. Pertanto il reato non č ravvisabile nel fatto di chi apprenda temporaneamente la cosa altrui all'unico scopo di usarla, sia pure arbitrariamente, nel luogo in cui si trova.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.