Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7249 del 24 giugno 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La rilevazione dell'orario di lavoro dei medici dipendenti da enti pubblici, quando avviene a mezzo di indicazioni fornite dagli stessi interessati, dą luogo al sorgere di atti pubblici, in quanto redatti dal pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, i quali, anche se marginali rispetto alle tipiche mansioni sanitarie, sono diretti a documentare l'attivitą direttamente compiuta dal pubblico ufficiale, nel suo aspetto temporale, e sono volti alla produzione di effetti giuridici, a nulla rilevando che si tratti di atti la cui efficacia probatoria si esaurisca nell'ambito della stessa amministrazione (cosiddetto atto interno). (Fattispecie in tema di falsitą ideologica in atti pubblici).

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