Cassazione penale Sez. I sentenza n. 660 del 16 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā del vincolo della continuazione č necessario che le varie azioni od omissioni costitutive dei singoli episodi siano comprese, fin dal primo momento, nei loro elementi essenziali. Il riconoscimento del detto vincolo fra reati associativi e singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso intorno al quale č stata costituita l'associazione č quindi possibile solo quando risulti che l'agente, contestualmente alla costituzione della societas scelerum, ovvero alla propria adesione ad essa, avesse giā concepito un disegno chiaro e definito dei singoli delitti immediatamente, realizzabili, nell'ambito dell'accordo associativo. (Fattispecie in cui č stata esclusa la continuazione fra associazione con finalitā di terrorismo e di eversione e singoli delitti commessi in attuazione del generico programma criminoso).

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