Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6200 del 22 maggio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La concessione od il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere del giudice di merito. Questi quindi non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o ricavabili dagli atti del procedimento, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego di tali circostanze attenuanti, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri. In sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato e le deduzioni dell'appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento.

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