Cassazione penale Sez. III sentenza n. 567 del 15 aprile 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Le misure cautelari (nella specie interdittiva: divieto temporaneo di esercitare l'attivitą imprenditoriale), pur attenendo alle fondamentali libertą costituzionali sulle quali vengono ad incidere, appartengono al diritto processuale, proprio perché improntate alla garanzia di situazioni contingenti in vista di future possibilitą di sviluppo. Esse sono prive del carattere di definitivitą, pur presentando quello della afflittivitą. Ne deriva che sono disciplinate dalla regola tempus regit actum. (Nella specie la corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero applicato l'art. 278 c.p.p. nel testo modificato dal D.L. 1 marzo 1991, n. 60, convertito in L. 22 aprile 1991, n. 133).

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