Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2811 del 16 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre un previo concerto, potendo sorgere una volontà che accomuni la condotta dei partecipanti anche nel repentino svolgersi di un fatto improvviso, mentre, d'altro canto, l'addebitabilità del reato a titolo di concorso morale prescinde dalla materiale partecipazione al fatto. (Nella specie dei giovani erano penetrati con violenza sulle cose nell'abitazione di una donna e mentre si congiungevano carnalmente con la stessa tenendola immobilizzata, altri si impossessavano di una banconota da lire 100.000 sottraendola da una tasca dei pantaloni della donna; la Cassazione, sulla scorta dei principi di cui in massima, ha ritenuto corretto l'assunto dei giudici di merito che avevano dedotto che la sottrazione del denaro compiuta in presenza di tutti gli aggressori ed in un contesto di comune violenza era stata condivisa e voluta da tutti e che anche chi non l'aveva materialmente compiuta aveva contribuito a realizzare l'evento delittuoso — ritenuto integrare il delitto di rapina — come concorrente morale).

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