Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2388 del 5 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La concessione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravitā del fatto-reato e, quindi, la determinazione della pena base in misura prossima al minimo edittale. La concessione di tale attenuante č, infatti, la risultante del riconoscimento di elementi circostanziali — nell'ambito della previsione dell'art. 133 c.p. — che, anche in relazione a fatti-reato di elevata gravitā, possono giustificare una ulteriore riduzione della pena rispetto alla misura che si dovrebbe infliggere alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della fattispecie.

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