Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1897 del 21 maggio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitā derivante dall'inosservanza del termine di cui all'art. 309, ottavo comma, c.p.p., pur essendo di ordine generale, non ha, tuttavia, carattere assoluto ed č quindi soggetta ai limiti di deducibilitā di cui all'art. 182 c.p.p., come pure alla sanatoria di cui all'art. 184 dello stesso codice.

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