Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1721 del 25 giugno 1992

(3 massime)

(massima n. 1)

L'appartenenza a una banda armata o a qualunque associazione sovversiva è elemento che, di per sé solo, non consente né di ritenere, né di escludere l'unicità del disegno criminoso che non può identificarsi nell'unicità di motivazione o nell'unicità del fine ultimo propostosi dal sodalizio criminoso. E invero, per la configurabilità del requisito dell'unicità del disegno criminoso, condizione necessaria è l'identità dell'origine ideativa e volitiva delle plurime azioni delittuose, nel senso che esse debbano essere comprese in un programma di attività criminosa, concepito sin dall'inizio nelle sue linee generali ed essenziali e preordinato al raggiungimento di un determinato fine.

(massima n. 2)

L'identità del disegno criminoso ex art. 81 c.p. non può essere presunta e l'imputato ha un onere di allegazione che non viene assolto con la mera indicazione e produzione di sentenze, necessitando il corredo di prove e di argomentazioni tali da dimostrare l'unicità del disegno criminoso in cui devono essere ricomprese le diverse azioni od omissioni fin dal primo momento.

(massima n. 3)

L'indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a delibare una istanza di applicazione della disciplina della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima, verificare la credibilità intrinseca, sotto i profili della logica e della congruità, dell'asserita esistenza di un unico, originario programma delittuoso; indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite dall'agente; infine, verificare se detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le circostanze in cui si sono manifestati, per lo spirito che li ha informati, per le finalità che li ha contraddistinti, possono considerarsi, valutata anche la natura dei beni aggrediti, come l'esecuzione, diluita nel tempo, del prospettato, originario unico disegno criminoso.

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