Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1635 del 12 maggio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liberazione condizionale il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilitą di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 c.p., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento. (Nella specie la corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale aveva respinto la richiesta di applicazione del beneficio osservando che il condannato, pur avendo mostrato con la propria condotta segni di revisione critica del suo passato, non aveva tuttavia offerto una piena dimostrazione di ravvedimento, non avendo in alcun modo mostrato un fattivo interesse per le persone offese dal reato).

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