Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11947 del 15 dicembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di furto, quando l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole. Ciò perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso. (Fattispecie di furto in supermercato: il ladro si è impossessato d'una pelliccia prelevata dal banco di vendita, staccando il rilevatore metallico. La S.C. ha escluso la consumazione, considerando che condotta dell'agente era stata sorvegliata, a sua insaputa, ancor prima della sottrazione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.