Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1164 del 7 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il combinato disposto degli artt. 585 comma quarto c.p.p. 1988 e 167 att., i «motivi nuovi» devono riguardare i capi e i punti della decisione enunciati a norma dell'art. 581 comma primo lett. a), ai quali si riferisce l'impugnazione. Pertanto, sono inammissibili, ai sensi dell'art. 591 stesso codice, i motivi che siano diversi da quelli enunciati nell'atto di ricorso per cassazione e con i quali sono stati investiti capi della sentenza diversi da quelli costituenti oggetto del motivo di impugnazione. (Nella fattispecie questa Corte ha dichiarato inammissibile il motivo con il quale si deduceva difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata riduzione della misura di sicurezza della libertą vigilata, anche perché non proposto nei motivi d'appello).

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