Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11444 del 28 novembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di successione di leggi penali, i decreti-legge non convertiti si applicano, se più favorevoli, ai fatti commessi durante il loro vigore. Ne deriva che — in materia tributaria — devono ritenersi efficaci le «dichiarazioni integrative» a sanatoria degli illeciti, presentate durante la vigenza dei decreti-legge 27 aprile 1992, n. 269 e 25 giugno 1992, n. 319. La sospensione dei procedimenti penali e del conseguente termine di prescrizione, disposta dai menzionati decreti, è però applicabile in ogni caso — senza alcuna distinzione tra conseguenza favorevole e sfavorevole — a tutti coloro che siano imputati di reati finanziari e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla suddetta normativa. (Nella specie la Corte, pur non avendo il ricorrente presentato alcuna dichiarazione integrativa ha ritenuto che la sospensione del procedimento, di cui ai suddetti decreti-legge, e conseguentemente, del termine di prescrizione fosse comunque applicabile — anche se sfavorevole — e non ha quindi dichiarato l'estinzione del reato).

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