Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9582 del 14 settembre 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno, la previsione normativa dell'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, implica che tale riparazione deve essere avvenuta, per intero, prima che si inizi il giudizio e, quindi, prima che si apra il dibattimento. (La Corte ha altresì precisato, da un lato, che il principio di cui in massima si applica anche nel caso di giudizio direttissimo, e, dall'altro, che la rinnovazione del dibattimento eventualmente disposta non implica spostamento del termine suindicato).

(massima n. 2)

Ai fini dell'attenuante della riparazione del danno, poiché al giudice è demandata la valutazione dell'esser stato o meno integrale il risarcimento, la sola dichiarazione della parte lesa dell'essere stato risarcito il danno senza la precisa, concreta indicazione delle somme corrisposte, non giova per l'accertamento della sussistenza dell'attenuante stessa.

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