Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7523 del 12 luglio 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

Affinché possa riconoscersi una imputabilità ridotta per vizio parziale di mente, ai sensi dell'art. 89 c.p., occorre che la capacità di intendere (intesa nel senso di una corretta rappresentazione del mondo esterno e degli effetti della propria condotta) e/o quella di volere (intesa nel senso di una efficiente regolamentazione della propria, libera autodeterminazione) siano scemate grandemente, senza essere escluse, a cagione di una infermità mentale (avente accezione più ampia di quella di malattia mentale) dipendente da un'alterazione patologica insediatasi anche non stabilmente nel soggetto. Conseguentemente non valgono a ridurre l'imputabilità né a costituire vizio parziale di mente, gli stati emotivi e passionali (esclusi dall'art. 90 c.p.) né le anomalie del carattere le quali, pur incidendo sul comportamento, non alterano le capacità di rappresentazione o di autodeterminazione.

(massima n. 2)

L'inesistenza di uno stato morboso e la presenza di semplici manifestazioni di tipo nevrotico - depressive, di disturbi della personalità, comunque prive di un substrato organico come la semplice insufficienza mentale, non sono idonee a dare fondamento ad un giudizio di infermità mentale, indispensabile pure ai fini del vizio parziale di mente.

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