Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6529 del 11 giugno 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Le attenuanti generiche non costituiscono oggetto di «concessione» per meglio adeguare la pena. La determinazione della pena va operata esclusivamente in riferimento ai parametri indicati dalla legge (gravitą del reato, capacitą di delinquere del colpevole). Le attenuanti generiche vanno riconosciute, in quanto incidenti sulla valutazione di detti elementi, quando esistano al di fuori delle circostanze attenuanti comuni o specifiche e delle condizioni elencate nell'art. 133 c.p. (salvo che non assumano una particolare valenza, idonea ad incidere in modo del tutto speciale sugli elementi valutativi indicati nel citato art. 133 c.p.).

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