Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6012 del 31 maggio 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

I regolamenti della CEE hanno piena efficacia obbligatoria e sono direttamente applicabili nell'ordinamento dello Stato. Ne consegue che avendo il reg. CEE n. 986/89, con l'art. 1, abrogato a decorrere dall'1 gennaio 1991, la norma (prima interna, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e poi comunitaria, fissata nell'art. 1 del reg. CEE n. 1153/75) che rendeva obbligatorio l'accompagnamento dei prodotti vitivinicoli con i documenti di cui ai moduli VA1, VA2, VA3 e VA4, a decorrere da tale data falsificare «un documento di accompagnamento» non costituisce reato, non essendo più il documento richiesto al fine di provare qualità, quantità, ecc. dei vini in circolazione. (Con riguardo al caso di specie la cassazione, nell'affermare il principio di cui in massima, ha escluso anche la punibilità di falsità ideologiche e materiali commesse su documenti di accompagnamento anteriormente alla suddetta data, in forza del disposto del secondo comma dell'art. 2 c.p.).

(massima n. 2)

In tema di falsità commessa su documenti di accompagnamento dei vini, la normativa su tali documenti, pur essendo extrapenale, integra la fattispecie del falso in quanto è ad essa che deve farsi riferimento per individuare un elemento del precetto (l'atto pubblico). Ne consegue che, sopravvenuta l'abrogazione della norma comunitaria che rendeva obbligatorio l'accompagnamento dei prodotti vitivinicoli con tali documenti, non è più punibile il falso relativo a tali atti, anche se anteriormente commesso, in forza del disposto del secondo comma dell'art. 2 c.p. che, richiedendo il sopravvenire di una «legge» e non di una legge «penale», si riferisce anche a leggi extrapenali integratrici del precetto imposto dalla legge penale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha anche escluso che la norma abrogata avesse natura temporanea o finanziaria e che, dunque, potesse nella specie configurarsi un'eccezione al disposto del secondo comma dell'art. 2 c.p.).

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