Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5519 del 18 maggio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assicurazione a fare vendere le cose che saranno rubate integra una forma di istigazione a commettere il furto, che si differenzia dal favoreggiamento, in cui l'attivitā del complice č un fatto successivo alla consumazione del furto. (Nella specie č stato ritenuto il concorso nel delitto di furto, sotto il profilo della partecipazione morale per avere l'imputato assicurato l'interessamento nella vendita delle armi rubate, nonché il concorso materiale in quanto il ricorrente, in base allo stesso concorso preventivo, aveva guidato l'automobile su cui le armi erano state trasportate).

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