Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4222 del 16 gennaio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il requisito del «sicuro ravvedimento» richiesto dall'art. 176 c.p. per la concessione della liberazione condizionale non può essere confuso con una generica buona condotta tenuta all'interno o fuori del carcere ovvero con la partecipazione all'opera di rieducazione del condannato perché l'aggettivo «sicuro» deve essere inteso nel significato di una elevata probabilità della conclusione raggiunta.

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