Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3909 del 6 aprile 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, il richiamo al comportamento processuale dell'imputato improntato al diniego è legittimo, in quanto — se è vero che il medesimo ha la facoltà di mentire — non si può negare al giudice di tener conto di tale comportamento negativo quando si tratta di concedere attenuanti che sono rimesse alla sua discrezionalità.

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