Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3496 del 14 dicembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro probatorio (nella specie di uno stabile asseritamente abusivo), requisito indispensabile per l'ammissione del provvedimento è l'astratta configurabilità del reato. Con l'espressione «astratta» ci si deve però riferire ad una fattispecie tipica, ipotizzabile non soltanto in base ad un eventuale successivo sviluppo delle indagini, ma ad una teorica possibilità, pur sempre collegata con elementi processuali già acquisiti in atti. (Nella specie la Corte ha annullato sia l'ordinanza del tribunale del riesame che il decreto di sequestro di un immobile, per il quale era stata configurata dai giudici del merito una ipotesi di ristrutturazione edilizia senza concessione e non anche di restauro e risanamento conservativo senza autorizzazione, non costituente reato. Ha rilevato la Cassazione che dal testo del provvedimento impugnato risultava che agli atti mancava qualsiasi elemento, per stabilire le caratteristiche, le dimensioni e la consistenza dell'edificio preesistente e quindi ogni estremo in base al quale operare il raffronto tra vecchio e nuovo. Il decreto di sequestro era stato tuttavia confermato, poiché «in astratto» era configurabile il reato suddetto da accertare in prosieguo).

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