Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2721 del 31 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Una volta introdotta la possibilitą di applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato in sede esecutiva, deve riconoscersi al giudice dell'esecuzione il potere - dovere di rideterminazione completa delle pene in aumento — ovviamente, nel rispetto dei limiti imposti dagli artt. 81 c.p. e 671 del nuovo codice di procedura penale — in una rappresentazione globale del numero e dell'importanza di tutte le violazioni legate dal vincolo della continuazione e della rideterminazione fra esse del reato pił grave, alla stregua del criterio dettato dalla disposizione di attuazione di cui all'art. 187 D.L.G. 28 luglio 1989, n. 271, superando e travolgendo cosģ la valutazione frammentaria e parziale avvenuta in sede di cognizione.

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