Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2662 del 26 febbraio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il comportamento dell'imputato successivo alla commissione del reato può essere preso in considerazione dal giudice per il diniego della concessione delle attenuanti generiche né è necessaria una congrua motivazione allorché la concessione di tali attenuanti sia stata richiesta dagli imputati senza addurre specifici elementi di valutazione a sostegno della stessa.

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