Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2266 del 30 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce atto contrario ai doveri d'ufficio quello del dipendente di ospedale che avverta sollecitamente gli impresari delle pompe funebri del decesso imminente o giā avvenuto dei ricoverati. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza di riesame confermativa di quella del G.I.P. — che aveva disposto la sospensione dal pubblico servizio di ausiliaria - socio - sanitaria, di infermiere professionale e di portiere al passo carraio, che ricevevano compensi dai predetti impresari, in relazione al delitto continuato di corruzione propria — e indicativa del diverso reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p., la Suprema Corte ha affermato che la condotta in esame č contraria ai doveri d'ufficio sotto diversi profili che vanno oltre quello di correttezza, posto in dubbio dal ricorso: il venir meno del dovere di imparzialitā del pubblico dipendente, compromesso dal rapporto tenuto con gli impresari; la rivelazione di notizie d'ufficio che dovevano rimanere riservate o segrete per i terzi e delle quali comunque i dipendenti dell'ospedale non avevano la disponibilitā).

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