Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11991 del 25 novembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La gravitā concreta del fatto considerato nelle specifiche circostanze storiche e i precedenti penali, assunti come elementi indicativi della personalitā dell'imputato (da soli o insieme ad altri elementi), ben possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche, ove siano — nel quadro di un giudizio globale ex art. 133 c.p. — valutati elementi preminenti e decisivi. D'altra parte, il giudice non č tenuto in motivazione a una specifica analisi in rapporto a tutti gli elementi del parametro legale, ma deve individuare e indicare le circostanze che hanno rilevanza decisiva nell'economia del giudizio globale.

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