Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11941 del 22 novembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appello, non sussiste l'obbligo per il giudice di motivare sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non richiesta dall'imputato con i motivi di gravame o in sede di trattazione dell'impugnazione. L'art. 597, comma quinto, c.p.p., pur prevedendo espressamente la possibilitą dell'applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena, non pone alcun obbligo di motivare il mancato esercizio di tale facoltą.

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