Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1133 del 30 gennaio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di applicazione e comparazione delle circostanze attenuanti, l'art. 597, quinto comma, nuovo c.p.p. conferisce al giudice di appello la relativa facoltą, l'esercizio della quale non comporta, di regola, una specifica motivazione, a meno che la parte interessata non ne abbia fatto oggetto di particolare richiesta e questa sia rimasta senza esito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.