Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11027 del 4 novembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La sottrazione di un oggetto fatta con l'intento puramente scherzoso non può integrare l'ipotesi di furto, in quanto l'intento ioci causa essendo incompatibile con il fine di trarre profitto, esclude il dolo specifico di detto reato. (Nella fattispecie l'imputato, nell'euforia dell'ultima notte dell'anno, impossessatosi di un estintore, prelevato dai locali di un condominio, si era portato davanti ad un bar dove, dopo aver scaricato l'intero carico in direzione di un gruppo di giovani, lo aveva abbandonato).

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