Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9446 del 3 luglio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di furto, ai fini dell'impossessamento e della sottrazione è sufficiente che la cosa sottratta sia passata — anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata — sotto il dominio esclusivo dell'agente. Il reato è quindi consumato anche se in un secondo momento altri abbia impedito al suo autore di assicurarsi il possesso della cosa sottratta e non hanno rilevanza né il criterio spaziale né il criterio temporale quando sia avvenuta l'asportazione delle cose dal loro sito e la loro introduzione nelle borse.

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