Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 82 del 11 gennaio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di nesso di causalità, la colpa della vittima non può costituire causa unica e determinante dell'evento in una situazione di pericolo posta in essere dall'imputato; la causa sopravvenuta, infatti, può essere considerata causa esclusiva dell'evento quando, rispetto alla serie causale precedente, presenti i caratteri della assoluta anormalità o, della eccezionalità e non può dirsi eccezionale e deve riconoscersi, invece, logicamente inserita nella precedente serie, la condotta di chi, dovendo legittimamente attendersi, in una situazione data, di essere tutelato, debba prendere atto della mancata predisposizione delle misure di tutela e adotti un comportamento non in grado, magari per imprudenza o imperizia, di evitare il pericolo che altri era tenuto a non creare.

(massima n. 2)

In tema di nesso di causalità, la colpa della vittima non può costituire causa unica e determinante dell'evento in una situazione di pericolo posta in essere dall'imputato; la causa sopravvenuta, infatti, può essere considerata causa esclusiva dell'evento quando, rispetto alla serie causale precedente, presenti i caratteri della assoluta anormalità o, della eccezionalità e non può dirsi eccezionale e deve riconoscersi, invece, logicamente inserita nella precedente serie, la condotta di chi, dovendo legittimamente attendersi, in una situazione data, di essere tutelato, debba prendere atto della mancata predisposizione delle misure di tutela e adotti un comportamento non in grado, magari per imprudenza o imperizia, di evitare il pericolo che altri era tenuto a non creare.

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