Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6938 del 15 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il dovere di prestare assistenza ad una persona ferita, previsto dall'art. 593, cpv. c.p., si impone anche a chi ha cagionato volontariamente le ferite mediante un delitto contro la persona senza il fine di uccidere, per cui se egli non adempie a tale dovere risponde, in concorso materiale, del delitto di omissione di soccorso e di quello precedentemente commesso contro la stessa persona. Ne consegue che non č concedibile l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. qualora il condannato per il delitto di lesioni volontarie abbia portato assistenza alle vittime.

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