Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5369 del 12 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza attenuante della provocazione postula non solo l'accertata (e non meramente putativa, art. 59 c.p.) sussistenza del fatto altresì provocatorio ed obiettivamente ingiusto, il quale, cioè, sia contrario a norma giuridica ed alle regole di civile convivenza, in quanto privo di qualsiasi giustificazione sia intrinseca che formale, ma altresì che questo fatto sia eziologicamente collegato con la reazione iraconda del soggetto provocato in modo che la condotta criminosa di costui sia legata da un rapporto di causalità psichica con l'offesa e venga realizzata nel contesto della turbativa psicologica concretante uno stato d'ira inteso come moto disordinato dell'animo. Tutti gli anzidetti elementi devono concorrere ai fini della ravvisabilità della provocazione sicché la mancanza o il difetto di prove su di uno solo di essi è di per sé sufficiente ad impedire il riconoscimento delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'art. 62, n. 2, c.p.

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