Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5272 del 9 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contegno attuoso post factum dell'imputato, il quale con una lunga opera di modernizzazione abbia agito in modo da ridurre l'incidenza degli infortuni sul lavoro, certamente apprezzabile e producente al fine di beneficiare delle attenuanti generiche o per conseguire, in conformitą a quanto disposto dall'art. 133, secondo comma, n. 3, c.p., una pił equa determinazione della pena, non č tuttavia rapportabile al paradigma apprestato dalla norma di cui all'art. 62, n. 6, c.p. (attivo ravvedimento), la quale richiede l'eliminazione delle conseguenze di un reato, consumato, non il preventivo adoperarsi del reo per evitare la reiterazione di eventi della stessa indole. Infatti, la seconda situazione prevista dall'art. 62, n. 6, c.p. fa riferimento alla condotta del reo improntata ad eliminare o ad efficacemente attenuare le conseguenze dannose e pericolose del fatto; attivitą questa che deve essere posta in diretto rapporto con l'episodio delittuoso del quale, per effetto di spontaneo ravvedimento, l'autore tende a rimuovere gli effetti negativi.

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