Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4525 del 2 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

I precedenti penali dell'imputato, per quanto non siano di per sé ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, possono tuttavia essere valutati come elementi negativi a tal fine, in quanto indicativi della sua pericolositą sociale.

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