Cassazione penale Sez. I sentenza n. 406 del 14 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di dichiarazione di incompetenza adottata dal giudice ai sensi del comma primo dell'art. 22 del nuovo c.p.p., il P.M. rimane libero di proseguire le indagini preliminari, non essendo vincolato alla pronuncia del giudice. Qualora però il P.M. procedente si trovi di fronte al diniego, per ragioni di competenza, dell'adozione di un provvedimento da parte del giudice, che egli ritenga irrinunciabile e necessario, è allora legittimato — anche in deroga alla designazione da parte dell'ufficio del P.M. sovraordinato ai sensi dell'art. 54 del nuovo codice — a rimettere gli atti all'ufficio del P.M. ritenuto competente, perché richieda al G.i.p. presso il quale svolge le sue funzioni il provvedimento ritenuto necessario, non potendosi, infatti, non ravvisare in tale situazione una ragione legittima di deroga all'efficacia vincolante della designazione da parte del P.M. sovraordinato. L'accoglimento della richiesta del provvedimento da parte del diverso G.i.p. investito risolverà, almeno nella fase dello svolgimento delle indagini preliminari, il problema, mentre il diniego in conseguenza di una dichiarazione di incompetenza, determinerà invece una situazione evidente di conflitto, la quale sarà rilevata dal giudice stesso oppure denunciata dal P.M. per essere rimessa alla cognizione della cassazione; adempimento al quale il giudice è certamente obbligato.

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