Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4003 del 21 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurabilitā della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, c.p., non occorre che l'azione riparatrice abbia realmente conseguito lo scopo, ma č sufficiente la sua potenziale idoneitā a realizzare l'obiettivo perseguito dall'agente.

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