Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3884 del 17 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuitā) č applicabile nei delitti contro il patrimonio o che, comunque, offendono il patrimonio e non nei delitti contro la vita e l'incolumitā individuale. (Fattispecie relativa a diniego dell'attenuante in ordine al reato di omicidio colposo).

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