Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3860 del 17 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della concessione della circostanza attenuante della riparazione del danno, di cui all'art. 62, n. 6, c.p., è correttamente negato dal giudice d'appello qualsiasi valore probatorio alla esibita copia informale di un atto di transazione e quietanza che, oltre ad essere privo di qualunque carattere di autenticità, sia mancante persino di data e non consenta, pertanto, a prescindere da ogni altra considerazione, di accertare nemmeno l'anteriorità del preteso gesto riparatorio rispetto al giudizio, ossia all'apertura del dibattimento di primo grado: elemento cronologico, questo, essenziale ai fini del riconoscimento della invocata attenuante. Né possono trarsi argomenti di prova, a favore dell'avvenuta integrale riparazione del danno prima del giudizio, dalla mancata presentazione di conclusioni ad opera delle costituite parti civili, stante il significato per niente univoco di siffatta circostanza. (Nella specie la S.C. ha anche ritenuto che «non può servire infine, l'aver allegato al ricorso fotocopia autentica e datata dell'atto transattivo in questione, trattandosi di documento contenente una prova da apprezzare ed esorbitando tale apprezzamento dalle funzioni istituzionali di questa corte di legittimità»).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.