Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 16401 del 13 dicembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, il risarcimento, oltre che volontario, integrale e antecedente al giudizio di primo grado, deve essere effettivo, nel senso che deve consistere in una reale e concreta elisione del pregiudizio economico arrecato dal reato, non bastando una generica predisposizione dell'imputato a reintegrare il patrimonio della vittima e neppure l'assunzione, da parte sua, di un obbligo in tal senso. Ne consegue che non possono valere come atti riparatori la semplice promessa di risarcimento o il rilascio di effetti cambiari.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.