(massima n. 1)
Il dolo alternativo, il quale costituisce — al pari di quello eventuale — una forma di dolo indiretto, è configurabile non quando vi sia indifferenza del soggetto agente di fronte al possibile verificarsi di due o più eventi, ma quando quelli alternativamente previsti siano, sia pure alternativamente, entrambi voluti e la indifferenza riguardi solo la verificazione di uno di essi. Il dolo eventuale, invece, è ravvisabile quando l'agente vuole un determinato evento ma ne prevede, come possibile, pure un altro, del cui verificarsi accetta il rischio, comportandosi anche a costo di determinarlo.