Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1501 del 2 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di colpa specifica, ad integrare la colpa medesima basta l'inosservanza della regola cautelare imposta dalla legge, regolamento, ordine o disciplina, purché, beninteso, l'evento verificatosi sia riconducibile al tipo di evento che tale regola intende prevenire, per cui non vale invocare la mancanza del requisito della prevedibilitā, essendo questa insita nello stesso precetto normativo violato, nel senso che č stato l'autore di questo a prefigurarsi una volta per tutte la pericolositā di una certa situazione (nella specie: quella derivante dalla mancata schermatura di un organo lavoratore), tanto da dettare precise regole precauzionali per ovviarvi.

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