Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 14446 del 6 novembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di colpa professionale, l'esclusione della colpa del sanitario trova un limite nella condotta del professionista incompatibile con quel minimo di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi in chi è abilitato alla professione medica. Nel caso di prestazioni mediche di natura specialistica, effettuate da chi sia in possesso del diploma di specializzazione, non può prescindersi dalla considerazione delle cognizioni generali e fondamentali proprie di un medico specialista nel relativo campo, non essendo sufficiente il riferimento alle cognizioni fondamentali di un medico generico.

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