Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 14434 del 6 novembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La prevedibilitą o l'imprevedibilitą dell'evento sono elementi estranei alla nozione di colpa accolta dal c.p., per la sussistenza del reato colposo, richiede esclusivamente una condotta antigiuridica che si ricolleghi con un nesso eziologico all'evento dannoso, tanto che la colpa con previsione costituisce soltanto un elemento accidentale aggravante del reato.

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